Art. 49

Potere di sospendere taluni obblighi

In vigore dal 27 nov 2024
Potere di sospendere taluni obblighi 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte. 2.   Qualora scadesse nel corso del periodo di sospensione di cui al paragrafo 1, l’obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente dopo la fine del periodo di sospensione. 3.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un’impresa soggetta a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’impresa soggetta a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo. 4.   La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti di: a) sistemi e operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE; b) CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall’ESMA in conformità dell’ di detto regolamento. 5.   Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere. Le autorità di risoluzione stabiliscono l’ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso.
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