Art. 50

Potere di restringere l’opponibilità dei diritti di garanzia

In vigore dal 27 nov 2024
Potere di restringere l’opponibilità dei diritti di garanzia 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di restringere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell’impresa soggetta a risoluzione in relazione alle sue attività. 2.   La restrizione a norma del paragrafo 1 non si applica a: a) diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE; b) CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall’ESMA in conformità dell’ di detto regolamento. 3.   Nei casi in cui si applica l’, le autorità di risoluzione provvedono a che le restrizioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti per tutti i soggetti del gruppo in relazione ai quali è stata avviata un’azione di risoluzione.
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