Art. 50 · Potere di restringere l’opponibilità dei diritti di garanzia

Art. 50

Potere di restringere l’opponibilità dei diritti di garanzia

In vigore dal 27 nov 2024
Potere di restringere l’opponibilità dei diritti di garanzia 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di restringere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell’impresa soggetta a risoluzione in relazione alle sue attività. 2.   La restrizione a norma del paragrafo 1 non si applica a: a) diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE; b) CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall’ESMA in conformità dell’ di detto regolamento. 3.   Nei casi in cui si applica l’, le autorità di risoluzione provvedono a che le restrizioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti per tutti i soggetti del gruppo in relazione ai quali è stata avviata un’azione di risoluzione.
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