Art. 48
Esclusione di talune clausole contrattuali
In vigore dal 27 nov 2024
Esclusione di talune clausole contrattuali
1. Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi adottata in relazione a un soggetto, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dal soggetto interessato, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi di tale contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
Inoltre, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE nell’ambito di un contratto stipulato da:
a)
un’impresa figlia se l’impresa madre o un soggetto del gruppo garantisce o sostiene in altro modo gli obblighi derivanti da tale contratto; o
b)
un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
2. Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’ o, in assenza di tale riconoscimento, se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedura costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.
3. A condizione che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:
a)
esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:
i)
un’impresa figlia i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto del gruppo;
ii)
un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;
b)
entrare in possesso di uno dei soggetti interessati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
c)
incidere sui diritti contrattuali di uno dei soggetti interessati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il diritto di una persona di avviare un’azione di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.
5. Una sospensione o restrizione a norma dell’ o 50 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell’, paragrafo 1.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
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