Art. 48 · Esclusione di talune clausole contrattuali

Art. 48

Esclusione di talune clausole contrattuali

In vigore dal 27 nov 2024
Esclusione di talune clausole contrattuali 1.   Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi adottata in relazione a un soggetto, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dal soggetto interessato, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi di tale contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali. Inoltre, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE nell’ambito di un contratto stipulato da: a) un’impresa figlia se l’impresa madre o un soggetto del gruppo garantisce o sostiene in altro modo gli obblighi derivanti da tale contratto; o b) un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci. 2.   Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’ o, in assenza di tale riconoscimento, se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedura costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo. 3.   A condizione che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di: a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da: i) un’impresa figlia i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto del gruppo; ii) un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci; b) entrare in possesso di uno dei soggetti interessati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi; c) incidere sui diritti contrattuali di uno dei soggetti interessati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il diritto di una persona di avviare un’azione di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura. 5.   Una sospensione o restrizione a norma dell’ o 50 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell’, paragrafo 1. 6.   Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
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