Art. 51
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso
In vigore dal 27 nov 2024
Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un’impresa soggetta a risoluzione, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’impresa, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere adempiuti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un’impresa figlia di un’impresa soggetta a risoluzione in uno dei seguenti casi:
a)
gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa soggetta a risoluzione;
b)
i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull’insolvenza o sulla situazione finanziaria dell’impresa soggetta a risoluzione;
c)
qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all’impresa soggetta a risoluzione:
i)
tutte le attività e passività dell’impresa figlia relative a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; o
ii)
l’autorità di risoluzione prevede in altro modo una tutela adeguata per tali obblighi.
La sospensione dei diritti di recesso decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa figlia dell’impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
3. La sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 non si applica a:
a)
sistemi o operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE; o
b)
CCP autorizzate nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall’ESMA in conformità dell’ di detto regolamento.
4. Una persona può esercitare il diritto di recesso nell’ambito di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall’autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non devono essere:
a)
ceduti ad un altro soggetto; o
b)
soggetti a svalutazione o conversione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a).
5. Laddove l’autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo e se non è stato dato alcun avviso di cui al paragrafo 4, tali diritti di recesso possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’, come segue:
a)
se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un altro soggetto, una controparte può esercitare tali diritti di recesso a norma delle clausole di detto contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l’escussione della garanzia da parte del ricevente;
b)
se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell’impresa soggetta a risoluzione e l’autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento della svalutazione o conversione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza della sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:1:oj#art-51