Art. 47

Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi o soggetti al diritto di paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi o soggetti al diritto di paesi terzi 1.   Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo ad attività ubicate in un paese terzo ovvero ad azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che: a) la persona che esercita il controllo sull’impresa soggetta a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia dell’azione di risoluzione; b) la persona che esercita il controllo sull’impresa soggetta a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero assolva le passività per conto del ricevente fino a che l’azione di risoluzione acquisti efficacia; c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui alle lettere a) e b) siano coperte con una delle modalità di cui all’, paragrafo 5. 2.   Al fine di agevolare l’azione potenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di includere nei relativi contratti clausole in base alle quali azionisti, creditori o parti del contratto che crea la passività riconoscono che la passività può essere soggetta ai poteri di svalutazione o conversione e accettano di rispettare qualsiasi riduzione del capitale o del saldo dovuto, conversione o cancellazione effettuati mediante l’esercizio di tali poteri da parte di un’autorità di risoluzione. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di trasmettere a tali autorità un parere legale motivato di un esperto giuridico indipendente che confermi l’applicabilità giuridica e l’efficacia di tali clausole contrattuali. 3.   Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dalla persona che esercita il controllo sull’impresa soggetta a risoluzione conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che l’azione di risoluzione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con l’azione di risoluzione. Se l’autorità di risoluzione ha già ordinato l’azione di risoluzione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.
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