Art. 30

Recepimento

In vigore dal 23 ott 2024
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , all’, punti 2), 7), 9), 14), 15), 16) e 18), punti da 21) a 30), punti 33) e 34) e punti da 41) a 45), agli articoli da 5 a 8, all’, paragrafi 1, 2 e 3 e paragrafi da 5 a 9, agli , all’, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, all’, all’, paragrafi 1, 2 e 4, all’, paragrafo 4, agli articoli da 18 a 21, all’, paragrafi 1, 2, 3 e 5, agli articoli da 23 a 29 e agli allegati da I a X entro l’11 dicembre 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

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