Art. 31

Abrogazione

In vigore dal 23 ott 2024
Abrogazione 1.   Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dagli atti elencati all’allegato XI, parte A, della presente direttiva sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato XI, parte B, della presente direttiva. 2.   I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII della presente direttiva.
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