Art. 29

Sanzioni

In vigore dal 23 ott 2024
Sanzioni 1.   Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione; b) l’impatto della violazione sulla popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o sull’ambiente, tenendo presente l’obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente; c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione amministrativa o penale; d) i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2881:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo