Art. 4
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«aria ambiente»: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti all’ della direttiva 89/654/CEE del Consiglio (19) a cui si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;
2)
«parametri di qualità dell’aria»: valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine;
3)
«inquinante»: qualsiasi sostanza presente nell’aria ambiente e che probabilmente ha effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente;
4)
«livello»: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
5)
«deposizione totale»: la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall’atmosfera alle superfici, quali il suolo, la vegetazione, l’acqua o gli edifici, in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;
6)
«PM10»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;
7)
«PM2,5»: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5, norma EN 12341, con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
8)
«ossidi di azoto»: la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);
9)
«arsenico», «cadmio», «piombo», «nichel» e «benzo(a)pirene»: tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10;
10)
«idrocarburi policiclici aromatici»: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;
11)
«mercurio gassoso totale»: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;
12)
«composti organici volatili» o «COV»: i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
13)
«precursori dell’ozono»: sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico;
14)
«particolato carbonioso» (black carbon) o «BC»: aerosol carboniosi misurati mediante assorbimento della luce;
15)
«particolato ultrafine» o «UFP»: particelle di un diametro inferiore o pari a 100 nm, per le quali l’UFP è misurato come concentrazioni del numero di particelle per centimetro cubico per una gamma di dimensioni con un limite inferiore di 10 nm e per una gamma di dimensioni senza restrizioni al limite superiore;
16)
«potenziale ossidativo del particolato»: la misura della capacità del particolato di ossidare potenziali molecole bersaglio;
17)
«zona»: parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell’aria;
18)
«unità territoriale di esposizione media»: una parte del territorio di uno Stato membro designata da tale Stato membro ai fini della determinazione dell’indicatore di esposizione media, corrispondente a una regione NUTS 1 o NUTS 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o a una combinazione di due o più regioni NUTS 1 o NUTS 2 adiacenti, a condizione che la loro dimensione totale combinata sia inferiore all’intero territorio di tale Stato membro e non superiore a 85 000 km2;
19)
«agglomerato»: conurbazione in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;
20)
«valutazione»: qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;
21)
«soglia di valutazione»: livello che determina il regime di valutazione necessario al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;
22)
«misurazione in siti fissi»: misurazione effettuata in punti di campionamento, in continuo o con campionamento casuale, negli stessi siti per almeno un anno civile per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;
23)
«misurazione indicativa»: misurazione effettuata a intervalli regolari nel corso di un anno civile o mediante campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente a obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;
24)
«applicazione di modellizzazione»: applicazione di un sistema di modellizzazione, inteso come una catena di modelli e sottomodelli, compresi tutti i dati di input necessari, e ogni eventuale elaborazione successiva;
25)
«stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o di deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti e che possono includere l’uso di strumenti statistici;
26)
«rappresentatività spaziale»: approccio di valutazione in base al quale le metriche della qualità dell’aria osservate in un punto di campionamento sono rappresentative di un’area geografica esplicitamente delimitata, nella misura in cui la differenza tra le metriche della qualità dell’aria all’interno di tale area e quelle osservate nel punto di campionamento non è superiore a un livello di tolleranza predefinito;
27)
«punti critici di inquinamento atmosferico»: siti all’interno di una zona con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori limite o dei valori-obiettivo, anche nei casi in cui sul livello di inquinamento incidono fortemente le emissioni provenienti da fonti di inquinamento elevato, quali strade limitrofe congestionate e fortemente trafficate, un’unica fonte industriale o una zona industriale con molte fonti, porti, aeroporti, riscaldamento residenziale intensivo o una combinazione di essi;
28)
«sito di fondo urbano»: sito all’interno delle zone urbane e suburbane dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale;
29)
«sito di fondo rurale»: sito all’interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione rurale generale, della vegetazione e degli ecosistemi naturali;
30)
«supersito di monitoraggio»: una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o in un sito rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti;
31)
«valore limite»: livello che è fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunto;
32)
«valore-obiettivo»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da raggiungere, ove possibile, entro un termine prestabilito;
33)
«indicatore di esposizione media» o «IEM»: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l’unità territoriale di esposizione media o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l’esposizione della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la conformità all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e all’obiettivo di concentrazione dell’esposizione media per tale unità territoriale;
34)
«obbligo di riduzione dell’esposizione media»: riduzione percentuale dell’esposizione media della popolazione, espressa come indicatore di esposizione media, di un’unità territoriale di esposizione media, fissata al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta raggiunta;
35)
«obiettivo di concentrazione dell’esposizione media»: livello dell’indicatore di esposizione media da raggiungere al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana;
36)
«livello critico»: livello al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
37)
«soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
38)
«soglia di informazione»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili e categorie particolarmente vulnerabili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;
39)
«obiettivo a lungo termine»: livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;
40)
«contributi da fonti naturali»: emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
41)
«piano per la qualità dell’aria»: un piano che stabilisce politiche e misure per conformarsi ai valori limite, ai valori-obiettivo o agli obblighi di riduzione dell’esposizione media nel caso in cui siano stati superati;
42)
«tabella di marcia per la qualità dell’aria»: un piano per la qualità dell’aria, adottato prima del termine per il conseguimento dei valori limite e dei valori-obiettivo, che definisce politiche e misure volte a rispettare tali valori limite e valori-obiettivo entro il termine per il conseguimento;
43)
«piano d’azione a breve termine»: piano che stabilisce misure di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio immediato o la durata del superamento delle soglie di allarme;
44)
«categorie vulnerabili e gruppi sensibili»: gruppi di popolazione che sono permanentemente o temporaneamente più sensibili o più vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, a causa di caratteristiche specifiche che rendono più gravi gli effetti dell’esposizione sulla salute o perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi;
45)
«pubblico interessato»: una o più persone fisiche o giuridiche che risentono o che è probabile che risentano dei processi decisionali relativi all’attuazione degli o 20 o che hanno un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.
Storico versioni
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