Art. 10
Monitoraggio dei supersiti
In vigore dal 23 ott 2024
Monitoraggio dei supersiti
1. Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.
Gli Stati membri il cui territorio misura più di 10 000 km2 ma meno di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale. Ciascuno Stato membro il cui territorio misura più di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio ogni 100 000 km2 in un sito di fondo rurale.
2. L’ubicazione dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano e di fondo rurale conformemente all’allegato IV, lettera B.
3. Tutti i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all’allegato III.
4. Uno Stato membro può istituire, con uno o più Stati membri limitrofi, uno o più supersiti comuni di monitoraggio per soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 1. Ciò lascia impregiudicato l’obbligo di ciascuno Stato membro di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano e l’obbligo di ciascuno Stato membro il cui territorio misura più di 10 000 km2 di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.
5. Le misurazioni nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali comprendono gli inquinanti elencati nell’allegato VII, sezione 1, tabelle 1 e 2, e possono comprendere anche gli inquinanti elencati nella tabella 3 di tale sezione.
6. Uno Stato membro può scegliere di non misurare il particolato carbonioso, le particelle ultrafini o l’ammoniaca nella metà dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo rurali se il numero dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo rurali supera il numero dei suoi supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani di almeno un rapporto di 2:1, purché la selezione dei suoi supersiti di monitoraggio sia rappresentativa di tali inquinanti.
7. Se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni dell’EMEP, l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – ACTRIS), e il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2881:oj#art-10