Art. 16

Contributi da fonti naturali

In vigore dal 23 ott 2024
Contributi da fonti naturali 1.   Gli Stati membri possono, per un determinato anno, individuare: a) le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali; e b) le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media è imputabile a fonti naturali. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali di esposizione media, di cui al paragrafo 1, unitamente a informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali. 3.   Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 2, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva. Se ritiene che le prove fornite da uno Stato membro non siano sufficienti, la Commissione informa tale Stato membro che il superamento non è considerato imputabile a fonti naturali fino a quando tale Stato membro non fornisce adeguate informazioni supplementari. 4.   Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, dettagli tecnici sulla dimostrazione e sulla detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali. Tali dettagli tecnici specificano il contenuto delle prove che gli Stati membri devono fornire ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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