Art. 22

Informazione del pubblico

In vigore dal 23 ott 2024
Informazione del pubblico 1.   Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito: a) alla qualità dell’aria secondo quanto disposto dall’allegato X; b) all’ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici, nonché alle informazioni su eventuali problemi di conformità agli obblighi di copertura dei dati per punto di campionamento e per inquinante; c) a qualsiasi proroga di cui all’; d) ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’; e) ai piani d’azione a breve termine predisposti a norma dell’; f) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo, degli obblighi di riduzione dell’esposizione media, degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica comprende, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sull’ambiente e dati sugli inquinanti di cui all’ e all’allegato VII. 2.   Gli Stati membri definiscono e mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, in modo facilmente comprensibile, un indice della qualità dell’aria che copra gli aggiornamenti orari almeno sul biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l’ozono, a condizione che sussista l’obbligo di monitorare tali inquinanti a norma della presente direttiva. Tale indice può includere, se del caso, ulteriori inquinanti. Per quanto possibile, l’indice della qualità dell’aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le raccomandazioni dell’OMS. L’indice della qualità dell’aria si basa sugli indici della qualità dell’aria su scala europea forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente e comprende informazioni relative all’impatto sulla salute, comprese informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi sensibili. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare l’indice della qualità dell’aria fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente per soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo. Se uno Stato membro decide di non utilizzare l’indice fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente, un riferimento a tale indice è reso disponibile a livello nazionale. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie. 4.   Gli Stati membri informano il pubblico in merito all’autorità o all’organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all’. 5.   Le informazioni di cui al presente articolo sono rese pubblicamente disponibili gratuitamente e attraverso mezzi e canali di comunicazione facilmente accessibili, in modo coerente e facilmente comprensibile, conformemente alle direttive 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) garantendo nel contempo un ampio accesso da parte del pubblico a tali informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2881:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo