Art. 13

Valori limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media

In vigore dal 23 ott 2024
Valori limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone, i rispettivi valori limite stabiliti nell’allegato I, sezione 1. 2.   Gli Stati membri assicurano, adottando tutte le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati, che i livelli di inquinanti nell’insieme delle loro zone non superino i rispettivi valori-obiettivo, stabiliti all’allegato I, sezioni 1 e 2. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di riduzione dell’esposizione media per il PM2,5 e l’NO2 di cui all’allegato I, lettera B, sezione 5, siano rispettati in tutte le unità territoriali di esposizione media, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media stabiliti all’allegato I, lettera C, sezione 5. 4.   Il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è valutato a norma dell’allegato IV. 5.   Gli indicatori di esposizione media sono valutati in conformità all’allegato I, lettera A, sezione 5. 6.   Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell’allegato I, sezione 1, tabella 1, possono essere posticipate conformemente all’. 7.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure protettive più rigorose, inclusi parametri in materia di qualità dell’aria più rigorose di quelle di cui al presente articolo, conformemente all’articolo 193 TFUE. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.
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