Art. 11

Metodi di misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obiettivi di qualità dei dati

In vigore dal 23 ott 2024
Metodi di misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obiettivi di qualità dei dati 1.   Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indicati nell’allegato VI, lettere A e C. Sono tuttavia consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettere B, C e D. 2.   Gli Stati membri utilizzano applicazioni di modellizzazione della qualità dell’aria a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI, lettera E. 3.   I dati di valutazione della qualità dell’aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all’allegato V.
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