Art. 12
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media
In vigore dal 23 ott 2024
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media
1. Nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite.
2. Nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori obiettivo indicati nell’allegato I, sezioni 1 e 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per mantenere tali livelli al di sotto dei valori obiettivo.
Gli Stati membri si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, e una volta raggiunti si adoperano per mantenere i livelli di ozono al di sotto di tali obiettivi a lungo termine, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell’inquinamento da ozono, i composti organici volatili da fonti biogeniche e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.
3. Nelle unità territoriali di esposizione media, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l’NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media per detti inquinanti di cui all’allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media.
4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, al fine di conseguire l’obiettivo di inquinamento zero come indicato all’, paragrafo 1, in linea con le raccomandazioni dell’OMS e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2881:oj#art-12