Art. 14

Livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali

In vigore dal 23 ott 2024
Livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell’allegato I, sezione 3, valutati a norma dell’allegato IV, lettera A, punto 1, e lettera B, punto 3.
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