Art. 18
Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite
In vigore dal 23 ott 2024
Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite
1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il benzo(a)pirene entro il termine di cui all’allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri possono prorogare tale termine per la zona in questione di un periodo giustificato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
entro il 1o gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall’apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure
b)
entro il 1o gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell’impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell’aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.
Se un termine di conseguimento è stato posticipato conformemente al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, ma il conseguimento non può avvenire entro tale termine posticipato, gli Stati membri possono prorogare il termine per la zona in questione per una seconda e ultima volta per un periodo che non sia superiore a due anni dalla fine del primo periodo di proroga e che sia giustificato da una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono posticipare un termine di conseguimento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
sia predisposta una tabella di marcia per la qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2028 che soddisfi i requisiti elencati all’, paragrafi 6, 7 e 8, per la zona cui s’intende applicare la proroga;
b)
la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia integrato dalle informazioni sulle misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico di cui all’allegato VIII, lettera B, e dimostri come i periodi di superamento dei valori limite saranno i più brevi possibili;
c)
la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo si basi su proiezioni della qualità dell’aria, comprese quelle effettuate ai fini dell’allegato VIII, lettera A, punto 5, e punto 7, lettera e), che mostrino come i valori limite saranno raggiunti quanto prima e comunque entro la fine del termine di conseguimento posticipato, tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate;
d)
la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo delinei il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in modo coerente e facilmente comprensibile in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l’ambiente;
e)
la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui alla lettera a) del presente paragrafo delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi nazionali e, se del caso, i programmi di finanziamento dell’Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell’aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;
f)
le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte per tutto il periodo di proroga del termine di conseguimento;
g)
se il termine di conseguimento è prorogato a norma del paragrafo 1, secondo comma, la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria di cui a tale comma dimostri che la prima tabella di marcia per la qualità dell’aria è stata attuata o che sono state adottate misure in vista della sua attuazione ed è stata integrata da un’analisi che dimostra che le proiezioni iniziali di conformità effettuate conformemente alla lettera c) del presente paragrafo non si sono concretizzate.
3. Durante il periodo di proroga del termine di conseguimento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le misure contenute nella tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se del caso aggiornata conformemente alla lettera b) del presente paragrafo, sono in corso di attuazione, come dimostrato dallo Stato membro mediante una relazione di attuazione, comprendente proiezioni aggiornate delle emissioni e, ove possibile, delle concentrazioni fornite alla Commissione ogni due anni e mezzo e per la prima volta entro il 30 giugno 2031; se del caso, si può fare riferimento ai programmi e alle proiezioni delle emissioni più recenti comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e alla relativa relazione d’inventario e, se del caso, la relazione di attuazione può essere integrata nella tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’ari;
b)
la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aggiornata conformemente all’, paragrafo 5;
c)
a decorrere dal 1o gennaio 2035 i livelli di concentrazione per l’inquinante in questione mostrano una tendenza generale al ribasso in linea con una traiettoria indicativa verso la conformità stimata in una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria stabilita a norma dell’allegato VIII, lettera A, punto 7, lettera e);
d)
le relazioni di attuazione e le tabelle di marcia aggiornate per la qualità dell’aria sono comunicate alla Commissione entro due mesi dall’adozione.
4. Entro il 31 gennaio 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e le comunicano la tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte.
Entro il 31 gennaio 2034 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono che il conseguimento non possa avvenire entro il termine di conseguimento posticipato in conformità al paragrafo 1, secondo comma, e le comunicano la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la seconda e ultima proroga e le condizioni di cui al predetto paragrafo sono soddisfatte.
Gli Stati membri forniscono giustificazioni circa i metodi e i dati utilizzati per ottenere tali proiezioni poste a motivazione della richiesta di proroga.
In tale valutazione la Commissione tiene conto delle proiezioni della qualità dell’aria fornite dallo Stato membro interessato, degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente in detto Stato membro, delle misure adottate da tale Stato membro e degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle misure dell’Unione.
Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1 sono considerate soddisfatte.
In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di rettificare la tabella di marcia per la qualità dell’aria affinché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 oppure di presentarne una nuova.
5. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, ulteriori dettagli tecnici sui requisiti per le proiezioni effettuate ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, con l’obiettivo di mostrare in che modo saranno raggiunti i valori limite di cui all’allegato I, sezione 1, tabella 1, tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate. Essa specifica inoltre le informazioni da includere nelle relazioni di attuazione ai fini del paragrafo 3 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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