Art. 53
Interconnettori di idrogeno con paesi terzi
In vigore dal 13 giu 2024
Interconnettori di idrogeno con paesi terzi
1. L’Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno tra gli Stati membri e i paesi terzi, prima della messa in funzione, un accordo internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione, qualora ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende essere connesso mediante un interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati conformemente all’ della presente direttiva nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’ e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
3. Il paragrafo 1 non osta inoltre alla possibilità per l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
Storico versioni
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