Art. 51
Reti dell’idrogeno esistenti
In vigore dal 13 giu 2024
Reti dell’idrogeno esistenti
1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga a quanto prescritto da uno o più degli della presente direttiva e dagli del regolamento (UE) 2024/1789 alle reti dell’idrogeno che al 4 agosto 2024 appartenevano a un’impresa verticalmente integrata.
2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 scadono se:
a)
l’autorità di regolazione, su richiesta dell’impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;
b)
la rete dell’idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un’altra rete dell’idrogeno;
c)
la rete dell’idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità di oltre il 5 % in termini di lunghezza o capacità rispetto al 4 agosto 2024; oppure
d)
l’autorità di regolazione conclude, mediante decisione, che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nello Stato membro o nell’Unione.
3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità di regolazione pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla concorrenza, sull’infrastruttura dell’idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro.
4. Le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori delle reti dell’idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei loro compiti.
Storico versioni
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