Art. 49
Gestore di un sistema combinato
In vigore dal 13 giu 2024
Gestore di un sistema combinato
1. L’, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni del capo IX.
2. L’, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di reti di trasporto dell’idrogeno, terminali dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno o reti di distribuzione dell’idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi agli .
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano alla gestione di un sistema combinato all’interno dei sistemi del gas naturale e dell’idrogeno, fatte salve le prescrizioni di cui all’.
Storico versioni
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