Art. 50

Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell’idrogeno 1.   Il gestore della rete dell’idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell’idrogeno ha la responsabilità di: a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un’infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell’ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell’idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la coubicazione della produzione e dell’uso dell’idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all’; b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell’idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all’; c) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi; d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell’idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso; e) evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell’idrogeno o le categorie di utenti dell’infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate; f) fornire agli utenti del sistema dell’idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all’infrastruttura; g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno; h) presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione, rendendo pubbliche informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno su base annuale. 2.   I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno mirano ad assicurare sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea dell’idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all’ della presente direttiva e nel piano decennale di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1789 e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Ricevuta la certificazione a norma dell’ della presente direttiva e dell’ del regolamento (UE) 2024/1789, le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di affidare a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera. 3.   Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l’autorità di regolazione affida ai gestori delle reti dell’idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell’idrogeno e una qualità stabile dell’idrogeno nelle loro reti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell’idrogeno. 4.   I gestori delle reti dell’idrogeno sono responsabili del bilanciamento nella loro rete a decorrere dal 1o gennaio 2033 o da una data anteriore, se così disposto dall’autorità di regolazione. Le regole di bilanciamento della rete dell’idrogeno adottate dai gestori delle reti dell’idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo