Art. 69

Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno 1.   Il gestore della rete di trasporto dell’idrogeno facente parte di un’impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica. 2.   Gli Stati membri possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, sulla base di un’analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1, previa valutazione positiva da parte dell’autorità di regolazione in conformità del paragrafo 4. 3.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione, corredate della relativa valutazione di cui al paragrafo 4, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 4.   Al momento della concessione di una deroga a norma del paragrafo 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l’autorità di regolazione dello Stato membro che concede la deroga pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell’idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l’autorità di regolazione conclude che l’applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell’idrogeno, lo Stato membro revoca la deroga. 5.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere ai gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione e scade il 31 dicembre 2030. Dopo la data di scadenza di una deroga concessa a norma del presente paragrafo, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere deroghe a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1788:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo