Art. 67
Programma di adempimenti e responsabile della conformità
In vigore dal 13 giu 2024
Programma di adempimenti e responsabile della conformità
1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino e attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’autorità di regolazione. Fatte salve le competenze dell’autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’autorità di regolazione. L’autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
a)
controllare l’attuazione del programma di adempimenti;
b)
redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’autorità di regolazione;
c)
riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
d)
notificare all’autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti;
e)
riferire all’autorità di regolazione in merito a eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.
4. Il responsabile della conformità trasmette all’autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui l’organo di gestione o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all’organo di sorveglianza.
5. Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione, con l’effetto di impedire o ritardare in tal modo gli investimenti, che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’autorità di regolazione, che interviene poi a norma dell’.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l’altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun’altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione o amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a)
le condizioni di accesso alla rete stabilite dal regolamento (UE) 2024/1789, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’allocazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
b)
i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema di trasporto, compresi gli investimenti per nuove interconnessioni di trasporto, l’estensione della capacità e l’ottimizzazione della capacità esistente;
c)
le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all’.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché a ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell’autorità di regolazione, l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’autorità di regolazione.
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.
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