Art. 66

Organo di sorveglianza

In vigore dal 13 giu 2024
Organo di sorveglianza 1.   Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’. 2.   L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone il diritto nazionale, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto. 3.   Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applicano l’, paragrafo 2, primo comma, e l’, paragrafi da 3 a 7. L’, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell’organo di sorveglianza.
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