Art. 65
Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto
1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell’.
2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l’autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.
L’autorità di regolazione può formulare un’obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:
a)
sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi; oppure
b)
in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplati dal presente paragrafo.
4. Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.
Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che non sono soggetti al paragrafo 3 non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.
Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-65