Art. 48
Sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale
1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce gas naturale all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili, purché:
a)
per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema siano integrati; oppure
b)
il sistema distribuisca gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso del gas naturale dall’obbligo, di cui all’, paragrafo 1, che le tariffe o le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’.
3. Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, le tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono rivedute e approvate conformemente all’, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale.
4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione a norma del paragrafo 2.
5. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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