Art. 52

Reti dell’idrogeno geograficamente limitate

In vigore dal 13 giu 2024
Reti dell’idrogeno geograficamente limitate 1.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano una deroga agli o all’ per le reti dell’idrogeno che trasportano idrogeno all’interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno; b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell’idrogeno o ai terminali dell’idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch’essi collegati a una rete dell’idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell’; c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa; e d) non sono collegate a nessun’altra rete dell’idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch’esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell’idrogeno. 2.   L’autorità di regolazione adotta una decisione intesa a ritirare la deroga di cui al paragrafo 1 qualora concluda che l’applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull’efficace realizzazione dell’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate al paragrafo 1. Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità di regolazione pubblica una valutazione dell’impatto della deroga sulla concorrenza, sull’infrastruttura dell’idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell’idrogeno nell’Unione o nello Stato membro. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali siano notificate all’autorità di regolazione, rese pubbliche e trattate a norma dell’. La pubblicazione delle domande di accesso tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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