Art. 53 · Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

Art. 53

Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Interconnettori di idrogeno con paesi terzi 1.   L’Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno tra gli Stati membri e i paesi terzi, prima della messa in funzione, un accordo internazionale a norma dell’articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione, qualora ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende essere connesso mediante un interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati conformemente all’ della presente direttiva nel quale sono definite norme di funzionamento per l’interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell’idrogeno di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2024/1789. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’ e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. 3.   Il paragrafo 1 non osta inoltre alla possibilità per l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
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