Art. 6
Sostegno a livello di gruppo per il dovere di diligenza
In vigore dal 13 giu 2024
Sostegno a livello di gruppo per il dovere di diligenza
1. Gli Stati membri provvedono a che le società madri che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano autorizzate ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 e all’ per conto di società che sono filiazioni di tali società madri e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, se ciò garantisce l’effettiva conformità. Questo non pregiudica il fatto che tali filiazioni siano assoggettate all’esercizio dei poteri dell’autorità di controllo in conformità dell’ e alla loro responsabilità civile in conformità dell’.
2. L’adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli da 7 a 16 da parte di una società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a tutte le condizioni seguenti:
a)
la filiazione e la società madre si scambiano tutte le informazioni necessarie e cooperano per adempiere gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
b)
la filiazione si attiene alla politica relativa al dovere di diligenza della società madre, opportunamente adattata per garantire che gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, siano assolti in relazione alla filiazione;
c)
la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell’, descrivendo chiaramente quali obblighi devono essere assolti dalla società madre e, ove necessario, informa i pertinenti portatori di interessi al riguardo;
d)
se necessario, la filiazione continua ad adottare misure adeguate in conformità degli e continua ad adempiere gli obblighi di cui agli ;
e)
se del caso, la filiazione chiede a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), o all’, paragrafo 3, lettera c), chiede garanzie contrattuali a un partner commerciale indiretto conformemente all’, paragrafo 4, o all’, paragrafo 5, e sospende temporaneamente o cessa il rapporto d’affari conformemente all’, paragrafo 6, o all’, paragrafo 7.
3. Se la società madre adempie l’obbligo di cui all’ per conto della filiazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la filiazione adempie gli obblighi di cui all’ conformemente al piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici della società madre, opportunamente adattato al suo modello e alla sua strategia aziendali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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