Art. 10
Prevenzione degli impatti negativi potenziali
In vigore dal 13 giu 2024
Prevenzione degli impatti negativi potenziali
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dell’ e del presente articolo per prevenire gli impatti negativi potenziali che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell’ o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attenuarli sufficientemente.
Al fine di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:
a)
se l’impatto negativo potenziale può essere causato solo dalla società, se può essere causato congiuntamente dalla società e da una filiazione o da un partner commerciale, mediante atti o omissioni, o se può essere causato solo da un partner commerciale della società nella catena di attività;
b)
se l’impatto negativo potenziale può verificarsi nelle attività di una filiazione, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; e
c)
la capacità della società di influenzare il partner commerciale che può causare o causare congiuntamente l’impatto negativo potenziale.
2. La società è tenuta ad adottare le misure adeguate seguenti, ove pertinente:
a)
se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare senza indebito ritardo un piano d’azione in materia di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per l’attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; le società possono elaborare i loro piani d’azione in collaborazione con iniziative di settore o multipartecipative; il piano d’azione in materia di prevenzione è adattato alle attività e alle catene di attività delle società;
b)
chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d’azione in materia di prevenzione, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società; quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;
c)
effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari, gli adeguamenti o gli aggiornamenti necessari, ad esempio, degli impianti, dei processi e delle infrastrutture di produzione o di altri processi e infrastrutture operativi;
d)
apportare le modifiche o i miglioramenti necessari al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione;
e)
offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società, se necessario alla luce delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli della PMI, anche fornendo o consentendo l’accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione o al potenziamento dei sistemi di gestione e, qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d’azione in materia di prevenzione ne comprometta la sostenibilità economica, offrendo sostegno finanziario mirato e proporzionato, ad esempio finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell’ottenere finanziamenti;
f)
in conformità del diritto dell’Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche al fine di aumentare la propria capacità di prevenire o attenuare l’impatto negativo, in particolare se nessun’altra misura risulta idonea o efficace.
3. Le società possono adottare, se del caso, misure adeguate in aggiunta alle misure elencate nel paragrafo 2, ad esempio dialogare con un partner commerciale sulle aspettative della società per quanto riguarda la prevenzione e l’attenuazione dei potenziali impatti negativi o fornire o consentire l’accesso allo sviluppo delle capacità, a orientamenti, a un sostegno amministrativo e finanziario come prestiti o finanziamenti, tenendo conto nel contempo delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale.
4. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure adeguate elencate al paragrafo 2, la società può chiedere garanzie contrattuali a un partner commerciale indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d’azione in materia di prevenzione. Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5.
5. Le garanzie contrattuali di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4, sono accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità, la società può richiamarsi a una verifica di terzo indipendente, anche attraverso iniziative di settore o multipartecipative.
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La società valuta inoltre se le garanzie contrattuali di una PMI debbano essere accompagnate da alcune delle misure adeguate per le PMI di cui al paragrafo 2, lettera e). Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. La PMI può condividere i risultati delle verifiche con altre società se chiede di pagare almeno una parte dei costi della verifica di terzo indipendente, o in accordo con la società.
6. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società è tenuta ad astenersi dall’allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella catena di attività del quale è emerso l’impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta, come opzione ultima, le azioni seguenti:
a)
adozione e attuazione senza indebito ritardo di un piano d’azione in materia di prevenzione rafforzato per lo specifico impatto negativo, utilizzando o aumentando l’effetto leva della società attraverso la sospensione temporanea dei rapporti d’affari in relazione alle attività in questione, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; il piano d’azione comprende un calendario specifico e adeguato per l’adozione e l’attuazione di tutte le azioni ivi contenute, durante il quale la società può anche cercare partner commerciali alternativi;
b)
se non è ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine, o se l’attuazione del piano d’azione in materia di prevenzione rafforzato non è riuscita a prevenire o attenuare l’impatto negativo, cessazione del rapporto d’affari per le attività in questione se l’impatto negativo potenziale è grave.
Prima di sospendere temporaneamente o cessare un rapporto d’affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione o cessazione siano manifestamente più gravi dell’impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere o cessare il rapporto d’affari e deve essere in grado di riferire all’autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d’affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.
Qualora la società decida di sospendere temporaneamente o di cessare il rapporto d’affari, essa adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.
Qualora decida di non sospendere temporaneamente o cessare il rapporto d’affari a norma del presente articolo, la società monitora l’impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1760:oj#art-10