Art. 22

Lotta ai cambiamenti climatici

In vigore dal 13 giu 2024
Lotta ai cambiamenti climatici 1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti e attui un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 oC in linea con l’accordo di Parigi nonché l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l’esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. Il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al primo comma prevede: a) obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050, sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3 per ciascuna categoria significativa; b) una descrizione delle leve di decarbonizzazione individuate e delle azioni chiave previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), comprese, se del caso, le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi della società e l’adozione di nuove tecnologie; c) una spiegazione e una quantificazione degli investimenti e dei finanziamenti a sostegno dell’attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici; e d) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 2.   Si considera che le società che comunicano un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell’articolo 19 bis, 29 bis o 40 bis, a seconda dei casi, della direttiva 2013/34/UE abbiano rispettato l’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Si considera che le società incluse nel piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici della loro impresa madre comunicato a norma dell’articolo 29 bis o 40 bis, a seconda dei casi, della direttiva 2013/34/UE, abbiano rispettato l’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Gli Stati membri provvedono a che il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 sia aggiornato ogni 12 mesi e contenga una descrizione dei progressi realizzati dalla società nel conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a).
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