Art. 7
Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società
In vigore dal 13 giu 2024
Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi e abbia predisposto una politica relativa al dovere di diligenza che garantisca un dovere di diligenza basato sul rischio.
2. La politica relativa al dovere di diligenza di cui al paragrafo 1 è elaborata previa consultazione con i dipendenti della società e i loro rappresentanti e prevede tutti gli elementi seguenti:
a)
una descrizione dell’approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
b)
un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l’intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società, in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b), dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 3, lettera c), o dell’, paragrafo 5; e
c)
una descrizione delle procedure predisposte per l’integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l’esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta di cui alla lettera b) e per estenderne l’applicazione ai partner commerciali.
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni le rispettive politiche relative al dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e riesamini e, se necessario, aggiorni tali politiche almeno ogni 24 mesi.
Per le finalità di cui al primo comma, le società tengono conto degli impatti negativi già individuati a norma dell’, nonché delle misure adeguate adottate per affrontarli a norma degli e conformemente all’esito delle valutazioni effettuate a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1760:oj#art-7