Art. 7

Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società

In vigore dal 13 giu 2024
Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società 1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi e abbia predisposto una politica relativa al dovere di diligenza che garantisca un dovere di diligenza basato sul rischio. 2.   La politica relativa al dovere di diligenza di cui al paragrafo 1 è elaborata previa consultazione con i dipendenti della società e i loro rappresentanti e prevede tutti gli elementi seguenti: a) una descrizione dell’approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine; b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l’intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società, in conformità dell’, paragrafo 2, lettera b), dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 3, lettera c), o dell’, paragrafo 5; e c) una descrizione delle procedure predisposte per l’integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l’esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta di cui alla lettera b) e per estenderne l’applicazione ai partner commerciali. 3.   Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni le rispettive politiche relative al dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e riesamini e, se necessario, aggiorni tali politiche almeno ogni 24 mesi. Per le finalità di cui al primo comma, le società tengono conto degli impatti negativi già individuati a norma dell’, nonché delle misure adeguate adottate per affrontarli a norma degli e conformemente all’esito delle valutazioni effettuate a norma dell’.
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