Art. 15
Monitoraggio
In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l’attuazione e per monitorare l’adeguatezza e l’efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell’entità degli impatti negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 12 mesi, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. Ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all’esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.
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