Art. 13
Dialogo significativo con i portatori di interessi
In vigore dal 13 giu 2024
Dialogo significativo con i portatori di interessi
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate per dialogare in modo efficace con i portatori di interessi, conformemente al presente articolo.
2. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, quando consultano i portatori di interessi, le società forniscono a questi ultimi, se del caso, informazioni pertinenti e complete, al fine di svolgere consultazioni efficaci e trasparenti. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, i portatori di interessi consultati sono autorizzati a presentare una richiesta motivata di informazioni pertinenti supplementari, che la società fornisce entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Se la società respinge una richiesta di informazioni supplementari, i portatori di interessi consultati hanno il diritto di ricevere una motivazione scritta al riguardo.
3. La consultazione dei portatori di interessi avviene nelle fasi seguenti del processo di attuazione del dovere di diligenza:
a)
in fase di raccolta delle informazioni necessarie sugli impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi e attribuire loro priorità a norma degli ;
b)
in fase di elaborazione di piani d’azione in materia di prevenzione e correttivi a norma dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, e in fase di elaborazione di piani d’azione in materia di prevenzione e correttivi rafforzati a norma dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 7;
c)
in fase di assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d’affari a norma dell’, paragrafo 6, e dell’, paragrafo 7;
d)
in fase di adozione di misure adeguate per fornire riparazione agli impatti negativi a norma dell’;
e)
se del caso, in fase di elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio richiesto in virtù dell’.
4. Qualora non sia ragionevolmente possibile dialogare in modo efficace con i portatori di interessi nella misura necessaria per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, le società si consultano anche con esperti in grado di fornire informazioni credibili sugli impatti negativi effettivi o potenziali.
5. Nel consultare i portatori di interessi, le società identificano e affrontano gli ostacoli al dialogo e provvedono a che i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo la riservatezza e l’anonimato.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le società siano autorizzate ad adempiere agli obblighi di cui al presente articolo mediante iniziative di settore o multipartecipative, a seconda dei casi, a condizione che le procedure di consultazione soddisfino i requisiti di cui al presente articolo. Il ricorso a iniziative di settore e multipartecipative non è sufficiente per adempiere all’obbligo di consultazione dei dipendenti della società stessa e dei loro rappresentanti.
7. Il dialogo con i dipendenti e i loro rappresentanti lascia impregiudicato il pertinente diritto dell’Unione e nazionale in materia di diritti occupazionali e sociali nonché i contratti collettivi applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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