Art. 16

Comunicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione 1.   Fatta salva l’esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale. Tale dichiarazione annuale è pubblicata: a) in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione che sia utilizzata nello Stato membro dell’autorità di controllo designata a norma dell’ e, qualora diversa, in una lingua che sia di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari; b) entro un termine ragionevole, ma non oltre 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta o, per le società che effettuano la rendicontazione volontaria in conformità della direttiva 2013/34/UE, entro la data di pubblicazione del bilancio d’esercizio. Nel caso di una società costituita in conformità del diritto di un paese terzo, la dichiarazione comprende anche le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 2, relative al mandatario della società. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle società soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis, 29 bis o 40 bis della direttiva 2013/34/UE, comprese quelle esentate in conformità dell’articolo 19 bis, paragrafo 9, o dell’articolo 29 bis, paragrafo 8, di tale direttiva. 3.   Entro il 31 marzo 2027 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare la presente direttiva stabilendo il contenuto e i criteri della rendicontazione di cui al paragrafo 1, indicando, in particolare, informazioni sufficientemente dettagliate da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi effettivi e potenziali individuati e le misure adeguate adottate riguardo a tali impatti. Nell’elaborare tali atti delegati, la Commissione tiene debitamente conto dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma degli articoli 29 ter e 40 ter della direttiva 2013/34/UE e allinea, se del caso, gli atti delegati a tali principi. Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di rendicontazione per le società di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), che sono soggette a obblighi di rendicontazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/2088, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.
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