Art. 5

Dovere di diligenza

In vigore dal 13 giu 2024
Dovere di diligenza 1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 7 a 16 («dovere di diligenza») mediante: a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell’; b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell’ e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali in conformità dell’; c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli ; d) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell’; e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi in conformità dell’; f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità dell’; g) monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza in conformità dell’; h) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell’. 2.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza, ciascuna società abbia il diritto di condividere risorse e informazioni all’interno del gruppo di società di cui è parte e con altri soggetti giuridici. 3.   Gli Stati membri provvedono a che i partner commerciali non siano obbligati a rivelare a società che adempiono gli obblighi derivanti dalla presente direttiva informazioni che costituiscono un segreto commerciale ai sensi dell’, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943, fatta salva la divulgazione dell’identità dei partner commerciali, diretti e indiretti, o di informazioni essenziali necessarie per individuare gli impatti negativi effettivi o potenziali, ove necessario e debitamente giustificato per il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza da parte della società. Ciò non pregiudica la possibilità, per i partner commerciali, di proteggere i loro segreti commerciali attraverso i meccanismi istituiti dalla direttiva (UE) 2016/943. I partner commerciali non sono mai obbligati a rivelare informazioni classificate o di altro tipo la cui divulgazione comporterebbe un rischio per gli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato. 4.   Gli Stati membri impongono alle società di conservare la documentazione riguardante le azioni svolte per adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza al fine di attestare la conformità, compresi gli elementi di prova, per almeno cinque anni dal momento in cui tale documentazione è stata prodotta o ottenuta. Qualora, alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, siano in corso procedimenti giudiziari o amministrativi a norma della presente direttiva, il periodo di conservazione è prorogato fino alla conclusione della questione.
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