Art. 9
Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati
In vigore dal 13 giu 2024
Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati
1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli o 11, qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi individuati a norma dell’.
2. L’attribuzione di priorità di cui al paragrafo 1 si basa sulla gravità e sulla probabilità degli impatti negativi.
3. Una volta che gli impatti negativi più gravi e più probabili sono stati affrontati in conformità degli o 11 entro un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.
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