Art. 4

Livello di armonizzazione

In vigore dal 13 giu 2024
Livello di armonizzazione 1.   Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1. 2.   Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quelle stabilite in disposizioni diverse dall’, paragrafi 1 e 2, dall’, paragrafo 1, e dall’, paragrafo 1, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell’ambiente o del clima.
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