Art. 25

Poteri delle autorità di controllo

In vigore dal 13 giu 2024
Poteri delle autorità di controllo 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compresi il potere di imporre alle società di fornire informazioni e il potere di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli da 7 a 16. Gli Stati membri impongono alle autorità di controllo di vigilare sull’adozione e sull’elaborazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 1. 2.   L’autorità di controllo può avviare un’indagine di propria iniziativa o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessale a norma dell’, se ritiene di disporre di informazioni sufficienti a indicare una possibile violazione, da parte di una data società, degli obblighi previsti dalle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. 3.   Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione e previo avviso alla società, salvo nei casi in cui la comunicazione preventiva ostacoli l’efficacia dell’ispezione. L’autorità di controllo che, nell’ambito di un’indagine, intende effettuare un’ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l’assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell’, paragrafo 3. 4.   L’autorità di controllo che, in esito alle iniziative adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, rileva un’inosservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva concede alla società in questione un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi, se possibili. L’adozione di provvedimenti correttivi non preclude l’imposizione di sanzioni o l’attivazione della responsabilità civile, a norma, rispettivamente, degli . 5.   Nello svolgimento dei compiti assegnatile, l’autorità di controllo dispone almeno del potere di: a) ordinare che la società: i) cessi la violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva compiendo un’azione o cessando una condotta; ii) si astenga da qualsiasi reiterazione della condotta in questione; e iii) se del caso, fornisca riparazioni proporzionate alla violazione e necessarie per porvi fine; b) imporre sanzioni in conformità dell’; e c) adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili. 6.   Le autorità di controllo esercitano i poteri di cui al presente articolo conformemente al diritto nazionale: a) direttamente; b) in cooperazione con altre autorità; o c) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti che provvedono a che tali mezzi di ricorso siano efficaci e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni imposte direttamente dalle autorità di controllo. 7.   Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda, conformemente al diritto nazionale. 8.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo conservino la documentazione relativa alle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini nonché eventuali provvedimenti esecutivi adottati a norma del paragrafo 5. 9.   Le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile della società a norma dell’.
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