Art. 12

Riparazione degli impatti negativi effettivi

In vigore dal 13 giu 2024
Riparazione degli impatti negativi effettivi 1.   Gli Stati membri provvedono a che una società che abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo fornisca una riparazione. 2.   Se l’impatto negativo effettivo è causato solo dal partner commerciale della società, quest’ultima può fornire una riparazione volontaria. La società può inoltre avvalersi della sua capacità di influenzare il partner commerciale che sta causando l’impatto negativo affinché fornisca una riparazione.
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