Art. 65
Cooperazione in materia di revisori dei conti
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione in materia di revisori dei conti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori responsabili dei revisori dei conti e, se del caso, le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione di cui al capo IV della presente direttiva, le rispettive FIU e le autorità pubbliche competenti a sorvegliare i revisori legali e le imprese di revisione contabile a norma dell' della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e dell' del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente articolo sono utilizzate dalle autorità di cui al primo comma unicamente per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o degli altri atti giuridici dell'Unione di cui al primo comma e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.
2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un accertamento, un'indagine, un procedimento o un'analisi della FIU in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.
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