Art. 65 · Cooperazione in materia di revisori dei conti

Art. 65

Cooperazione in materia di revisori dei conti

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione in materia di revisori dei conti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori responsabili dei revisori dei conti e, se del caso, le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione di cui al capo IV della presente direttiva, le rispettive FIU e le autorità pubbliche competenti a sorvegliare i revisori legali e le imprese di revisione contabile a norma dell' della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e dell' del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Le informazioni riservate scambiate a norma del presente articolo sono utilizzate dalle autorità di cui al primo comma unicamente per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o degli altri atti giuridici dell'Unione di cui al primo comma e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni. 2.   Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un accertamento, un'indagine, un procedimento o un'analisi della FIU in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.
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