Art. 64

Cooperazione in relazione agli enti creditizi o agli enti finanziari

In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione in relazione agli enti creditizi o agli enti finanziari 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, le FIU e le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sugli enti finanziari a norma di altri atti giuridici dell’Unione cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Tale cooperazione e scambio di informazioni non interferiscono con qualsiasi accertamento, indagine, procedimento o analisi della FIU in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui ha sede il supervisore del settore finanziario o l'autorità investita di competenze per la vigilanza sugli enti creditizi o sugli enti finanziari a norma di altri atti giuridici e non pregiudicano gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario, qualora individuino carenze nel sistema di controlli interni in materia di AML/CFT e nell'applicazione degli obblighi del regolamento (UE) 2024/1624 da parte di un ente creditizio che aumentano in modo sostanziale i rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, ne informino immediatamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente creditizio conformemente alla direttiva 2013/36/UE, inclusa la BCE quando agisce ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. In caso di potenziale aumento del rischio, i supervisori del settore finanziario sono in grado di cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE e di elaborare una valutazione comune della cui notifica all'ABE provvederà il supervisore che per primo l'ha informata. L'AMLA è tenuta al corrente di tali notifiche. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i supervisori del settore finanziario accertino che un ente creditizio si è rifiutato di stabilire o ha deciso di cessare un rapporto d'affari, ma l'adeguata verifica della clientela documentata di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 non giustifica tale rifiuto, essi ne informino l'autorità responsabile di garantire il rispetto da parte di tale ente creditizio delle direttive 2014/92/UE o (UE) 2015/2366. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario cooperino con le autorità di risoluzione quali definite all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o con le autorità designate quali definite all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE. I supervisori del settore finanziario informano le autorità di cui al primo comma se, nell'esercizio delle loro attività di supervisione, accertano, per motivi di AML/CFT, una delle situazioni seguenti: a) una maggiore probabilità che i depositi diventino indisponibili; b) il rischio che un ente creditizio o un ente finanziario sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. Su richiesta delle autorità di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora sussista una maggiore probabilità che i depositi diventino indisponibili o il rischio che un ente creditizio o un ente finanziario sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, i supervisori del settore finanziario informano tali autorità di qualsiasi operazione, conto o rapporto d'affari gestito dall'ente creditizio o dall’ente finanziario in questione che sia stato sospeso dalla FIU a norma dell'. 5.   I supervisori del settore finanziario riferiscono annualmente all'AMLA in merito alla loro cooperazione con le altre autorità a norma del presente articolo, anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle FIU in tale cooperazione. 6.   Entro il 10 luglio 2029, l'AMLA, in consultazione con l'ABE, emana orientamenti sulla cooperazione tra i supervisori del settore finanziario e le autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, anche per quanto riguarda il livello di coinvolgimento delle FIU in tale cooperazione.
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