Art. 66
Cooperazione con le autorità incaricate dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione con le autorità incaricate dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori, le loro FIU e le autorità incaricate dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate cooperino strettamente tra loro entro i limiti delle rispettive competenze e si comunichino reciprocamente le informazioni pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente articolo sono utilizzate dalle autorità di cui al primo comma unicamente per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione e nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.
2. Gli Stati membri possono vietare alle autorità di cui al paragrafo 1 di cooperare qualora tale cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, interferisca con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui hanno sede le autorità.
Storico versioni
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