Art. 36

Riservatezza della segnalazione

In vigore dal 31 mag 2024
Riservatezza della segnalazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di meccanismi per proteggere l'identità dei soggetti obbligati e dei loro dipendenti o persone in una posizione equivalente, compresi gli agenti e i distributori, che segnalano sospetti a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU non divulghino la fonte della segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando rispondono alle richieste di informazioni delle autorità competenti a norma dell' o comunicano i risultati delle loro analisi a norma dell'. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto processuale penale nazionale applicabile.
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