Art. 36 · Riservatezza della segnalazione

Art. 36

Riservatezza della segnalazione

In vigore dal 31 mag 2024
Riservatezza della segnalazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU dispongano di meccanismi per proteggere l'identità dei soggetti obbligati e dei loro dipendenti o persone in una posizione equivalente, compresi gli agenti e i distributori, che segnalano sospetti a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1624. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU non divulghino la fonte della segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando rispondono alle richieste di informazioni delle autorità competenti a norma dell' o comunicano i risultati delle loro analisi a norma dell'. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto processuale penale nazionale applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-36