Art. 14
Istituzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico
In vigore dal 10 mag 2023
Istituzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico
1. Ogni Stato membro istituisce o designa un punto di contatto unico. Il punto di contatto unico costituisce l’entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia attrezzato e abilitato a svolgere almeno tutti i compiti seguenti:
a)
ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate in conformità dell’ nelle lingue notificate a norma dell’, paragrafo 2;
b)
inoltrare le richieste di informazioni alle pertinenti autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
c)
coordinare l’analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;
d)
comunicare, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli ;
e)
rifiutare di comunicare informazioni ai sensi dell’ e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell’, paragrafo 3;
f)
inviare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell’ e, se necessario, fornire chiarimenti o precisazioni a norma dell’, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
il loro punto di contatto unico:
i)
abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i propri compiti ai sensi della presente direttiva;
ii)
svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;
iii)
disponga del personale qualificato, degli appropriati strumenti operativi, risorse tecniche e finanziarie, infrastrutture e capacità, anche di traduzione, necessari per svolgere i propri compiti in modo adeguato, efficiente e rapido conformemente alla presente direttiva, anche, ove applicabile, entro i termini di cui all’, paragrafo 1;
b)
le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale conformemente all’ siano a disposizione del punto di contatto unico su chiamata 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.
4. Entro un mese dall’istituzione o dalla designazione del loro punto di contatto unico, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione. Informano la Commissione in caso di modifiche riguardanti il loro punto di contatto unico.
La Commissione pubblica tali notifiche, e gli eventuali relativi aggiornamenti, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:977:oj#art-14