Art. 9

Autorizzazione giudiziaria

In vigore dal 10 mag 2023
Autorizzazione giudiziaria 1.   Uno Stato membro non richiede un’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri ai sensi del capo II o III se il suo diritto nazionale non prevede un’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il loro diritto nazionale richieda un’autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente al loro diritto nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria. 3.   Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo 2 sono valutate e decise in conformità del diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità giudiziaria competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:977:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo